Statuto

Art. 1 - Presupposti

a) L'Associazione degli Interpreti Simultanei della Provincia di Bolzano, con sede a Bolzano, raccoglie interpreti di conferenza di provata e documentata professionalità ed esperienza.

b) L'Associazione non persegue alcun fine di lucro. Essa è nata e si considera mossa da meri intenti associativi, e mira a tutelare gli interessi dei propri soci e la figura professionale dell'interprete. Non costituisce invece un'impresa di fornitura o di intermediazione di servizi di interpretazione, né rappresenta alcun vincolo commerciale o legale per chi vi aderisce. Ciascuno dei soci, quindi, mantiene la propria completa autonomia nell'esercizio della professione, fatti salvi gli impegni liberamente e collegialmente adottati in seno all'Associazione.

Art. 2  -Scopi dell'Associazione

L'Associazione si prefigge principalmente i seguenti scopi:
a) Far conoscere gli interpreti di conferenza soci dell'Associazione a tutti coloro che si avvalgono di servizi di interpretazione simultanea e consecutiva.

b) Favorire una maggiore coesione personale e professionale tra i soci, creando un clima di collaborazione e di fiducia.

c) Promuovere l'aggiornamento professionale degli interpreti di conferenza in tutte le materie attinenti la professione.

d) Creare una netta distinzione in termini di qualità e professionalità tra gli interpreti competenti, preparati e qualificati che hanno dimostrato di meritare tale definizione, e coloro che, pur non possedendo tali requisiti, operano ugualmente in questa professione, anche a causa dell'assenza di una severa regolamentazione di legge, offrendo dei livelli qualitativi inadeguati e nuocendo in tal modo non solo a sé stessi, ma a tutta la categoria degli interpreti di conferenza.

e) Promuovere l'istituzione di un albo professionale ufficiale degli interpreti di conferenza, nelle modalità già esistenti per altre categorie professionali, e incaricarsi, una volta istituito tale albo, della sua tenuta e del suo aggiornamento.

f) Migliorare le condizioni operative in cui l'interprete di conferenza è chiamato a fornire il proprio servizio..

g) Stabilire le condizioni di lavoro dell'interprete di conferenza.

h) Adottare ogni altra iniziativa di interesse comune della categoria degli interpreti di conferenza.

i) Collaborare con le altre associazioni professionali di interpreti di conferenza in Italia e all'estero.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione si compone delle quote sociali annuali versate dai soci e di eventuali entrate o contributi diversi.

Art. 4 - Requisiti per l’adesione all’Associazione

L'Associazione è aperta a tutti gli interpreti di conferenza operanti nella provincia di Bolzano. Vi può aderire qualsiasi interprete che lo desideri, purché sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) Svolga come attività principale e non collaterale la professione di interprete di conferenza ed operi regolarmente nella provincia di Bolzano.

b) Sia residente al momento della richiesta di adesione nella provincia di Bolzano. Tale requisito non è richiesto per coloro che presentano domanda come soci aggregati.

c) Abbia conseguito una laurea specialistica quinquennale in interpretazione di conferenza in un’università italiana o un titolo equipollente all’estero oppure abbia maturato un'esperienza diretta in veste di interprete di conferenza di tale durata e intensità da poter essere equiparata alla formazione universitaria.

d) Dimostri di possedere i requisiti di capacità, professionalità e serietà obiettivamente necessari a garantire prestazioni qualitativamente adeguate in ogni modalità operativa.

e) Accetti integralmente il presente Statuto e si impegni a rispettare ogni impegno morale e materiale derivante dalla sua appartenenza all'Associazione.

f) Non abbia dimostrato di assumere dei comportamenti lesivi dell'immagine dell'interprete di conferenza o in contrasto con gli obiettivi, gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Art. 5 - Tipologie di soci

Possono aderire all’Associazione come soci ordinari gli interpreti che soddisfano tutti i requisiti di cui all’Art. 4 e ne fanno richiesta seguendo la procedura indicata all’Art. 6 lettere a) e b).

Possono aderire all’Associazione come soci aggregati gli interpreti che soddisfano tutti i requisiti sopra riportati tranne quello della residenza anagrafica in provincia di Bolzano. Il numero dei soci aggregati iscritti all'Associazione non può essere superiore a 1/3 del numero totale dei soci.

Gli interpreti che soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 4 commi a), b), c), e) ed f), ma non hanno ancora maturato il numero minimo di giornate di lavoro previsto per l'ammissione, possono chiedere ed ottenere, di aderire all'Associazione in qualità di soci preiscritti, seguendo le medesime modalità previste per gli aspiranti soci ordinari o aggregati. Tale preiscrizione impegna l'interprete al rispetto di quanto previsto dallo Statuto e stabilito dall'Associazione e gli dà diritto ad ottenere da subito tutta la documentazione riservata ai soci, ad accedere alla rete di scambio dei glossari tematici, a partecipare alle assemblee in veste di osservatore, a essere presentato ai colleghi, a partecipare alle attività sociali e a prendere parte ai corsi di aggiornamento secondo le medesime modalità previste per i soci ordinari e aggregati.

Per i soci preiscritti la quota associativa è fissata nella misura del 50% della quota corrisposta da soci ordinari e aggregati.
Il titolo di socio onorario è conferito automaticamente a tutti i soci ordinari e aggregati al momento del pensionamento dall'attività di interprete di conferenza.

I soci onorari sono esonerati dall'obbligo di versamento della quota sociale, figurano in un apposito elenco privo di recapiti e hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali, nonché alle assemblee in veste di osservatori.

Art. 6 - Modalità di adesione dei nuovi soci

a) L'interprete che desidera entrare a far parte dell'Associazione inoltra alla segreteria una domanda scritta di adesione rivolta alla/al Presidente, dichiarando di conoscere e di accettare lo Statuto dell'Associazione e precisando il proprio curriculum formativo e professionale. Qualora chieda di aderire come socio ordinario o aggregato, documenta inoltre l'effettuazione di almeno cinquanta giornate lavorative nel suo passato professionale.

b) Al momento in cui presenta la domanda di adesione, l'aspirante socio ordinario o aggregato deve aver lavorato per almeno 8 giornate con almeno 3 soci ordinari dell'Associazione, ovvero aver consentito loro di ascoltarlo per altrettante giornate durante l'esercizio della sua professione o in cabina muta.

c) In occasione della prima assemblea semestrale dell'Associazione successiva al momento in cui l'aspirante socio ordinario o aggregato ha presentato la sua domanda corredata di documentazione completa, quest’ultima viene esaminata da una commissione ad hoc composta di 5 soci, precedentemente nominata dalla/dal Presidente, di cui debbono far parte i 3 soci che hanno ascoltato il/la candidato/a.

d) La commissione, in una riunione separata, dopo aver udito il giudizio espresso dai soci che hanno ascoltato il/la candidato/a e accertato che egli/ella soddisfa i requisiti di cui al precedente art. 4, lett. d) formula a maggioranza una propria raccomandazione favorevole o contraria all'adesione, da sottoporre al voto della concomitante assemblea dei soci.

e) L'assemblea dei soci, udita la commissione e sentiti eventuali interventi di altri soci, mette ai voti l'adesione che viene accolta o respinta dalla maggioranza qualificata (due terzi) dei soci ordinari. In caso di accoglimento della domanda di adesione, il/la candidato/a diventa immediatamente socio dell'Associazione a tutti gli effetti.

f) La/il Presidente si incarica quindi di comunicare tempestivamente al/la candidato/a l'esito della votazione. In caso di mancato accoglimento, il/la candidato/a non può ripresentare una domanda di adesione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data della votazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

L'Associazione si compone dei seguenti organi:

a) l'assemblea dei soci;
b) la/il Presidente;
c) il Direttivo
d) la/il segretaria/o

a) L'assemblea dei soci è il massimo organo decisionale dell'Associazione. Essa si compone di tutti i soci ordinari, con diritto di voto attivo e passivo illimitato, e di tutti i soci aggregati, con diritto di voto sulle delibere che non riguardano le materie sulle quali sono ammessi a votare i soli soci ordinari. L'assemblea si riunisce a scadenza semestrale, in primavera e in autunno, su convocazione della/del Presidente. Ciascun socio ha il dovere morale di partecipare alle assemblee, salvi motivi gravi. In caso di assenza il socio ordinario ha il dovere di assegnare la sua delega di voto ad un altro socio ordinario. In caso di due assenze consecutive senza delega, il socio si intende decaduto a tutti gli effetti dalla sua appartenenza all'Associazione. In caso di assenza fisica a quattro assemblee ordinarie consecutive al socio verrà inviata una lettera di richiamo. Alla quinta assenza consecutiva il socio decade dall'appartenenza all'Associazione. Ciascun socio presente all'assemblea non può ricevere più di una delega di voto. L'assemblea straordinaria è convocata su decisione della/del Presidente, o per delibera del Direttivo, o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei soci.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci nelle seguenti materie:
- scelte e decisioni riguardanti l'attività generale ordinaria dell'Associazione;
- entità della quota sociale annuale che ciascun socio si impegna a versare entro il 31 marzo di ogni anno;
- spese non correnti, acquisti ed ogni altra iniziativa che comporti un onere finanziario straordinario per l'Associazione;
- la costituzione di gruppi di lavoro o di comitati speciali;
- nomina della/del Presidente, della/del segretaria/o e dei componenti del Direttivo;
- ogni altra materia non espressamente di competenza degli altri organi dell'Associazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza qualificata dei soli soci ordinari nelle seguenti materie:
- condizioni generali di lavoro;
- sospensione o revoca dell'iscrizione di un socio in presenza di gravi motivi, quali, tra gli altri, l'inosservanza delle norme del presente Statuto, il venir meno dei requisiti in esso previsti, il mancato rispetto degli impegni liberamente e collegialmente adottati in seno all’Associazione, nonché la protratta morosità nel versamento della quota sociale annuale;
- accoglimento delle domande di adesione all'Associazione;
- modifiche, integrazioni o cancellazioni del presente Statuto secondo le modalità stabilite dall'art. 10;
- scioglimento dell'Associazione secondo le modalità stabilite dall'art. 11.
Le votazioni dell'assemblea si svolgono di regola per alzata di mano, oppure a scrutinio segreto se almeno un socio ordinario ne fa richiesta.
L'assemblea si ritiene valida a tutti gli effetti in presenza, fisica o tramite delega, di almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione, e comunque valida nella seconda convocazione da fissare ad almeno un'ora di distanza dalla prima.

b) La/il Presidente dell'Associazione è un socio ordinario eletto o confermato in carica annualmente dalla maggioranza assoluta dei soci. La/il Presidente è espressione della volontà dell'assemblea, rappresenta l'Associazione al suo esterno, cura le relazioni pubbliche dell'Associazione, assicura, nei limiti del possibile, la presenza dell'Associazione nelle manifestazioni e negli organi dove è opportuno tutelare gli interessi della categoria degli interpreti di conferenza, informa i mezzi di comunicazione, le associazioni, gli enti pubblici e privati dell'attività e delle iniziative dell'Associazione, inoltra eventuali richieste di contributi o sussidi a favore dell'Associazione e coordina l'attuazione delle iniziative stabilite dall'assemblea affiancata/o dal Direttivo. Inoltre, convoca e presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, ne redige l'ordine del giorno e fa in modo che la lettera di convocazione pervenga ai membri con un anticipo di almeno tre settimane sulla data prevista. La/il Presidente nomina anche la commissione ad hoc chiamata ad esprimere una raccomandazione sull'accoglimento delle domande di adesione di aspiranti soci.

c) Il Direttivo si compone della/del Presidente e di altri due soci dell'Associazione eletti o confermati in carica annualmente dall'assemblea dei soci. Il Direttivo affianca la/il Presidente con funzioni consultive, propositive e deliberanti nella gestione dell'attività ordinaria dell'Associazione. Un componente del Direttivo può fare le veci della/del Presidente anche nelle funzioni rappresentative se questa/o è impossibilitata/o a svolgerle personalmente. Si riunisce bimestralmente o secondo necessità su convocazione della/del Presidente. Assume tutte le funzioni della/del Presidente in caso di dimissioni, impedimento grave o decesso di quest'ultima/o, fino alla successiva assemblea dei soci che provvede ad eleggere la/il nuova/o Presidente.

d) La/il segretaria/o è un socio nominato o confermato in carica annualmente dalla maggioranza assoluta dei soci. La/il segretaria/o assiste la/il Presidente e il Direttivo nell'attuazione delle iniziative stabilite dall'assemblea e nello svolgimento dell'attività ordinaria, cura la corrispondenza dell'Associazione coi soci o con terzi, redige il verbale delle assemblee e ne invia una copia a ciascun socio entro i sessanta giorni successivi, distribuisce, a chi ne fa richiesta, l'elenco aggiornato dei soci ed ogni altro documento destinato ad essere reso pubblico. Alla/al segretaria/o competono inoltre le funzioni di tesoriera/e dell'Associazione, e quindi il compito di incassare le quote sociali rilasciandone quietanza, di effettuare i pagamenti e gli anticipi necessari, e di presentare, in occasione dell'assemblea primaverile, il rendiconto delle entrate e delle uscite dell'esercizio precedente, ossia del periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare trascorso.

Art. 8 - Modalità di esercizio delle cariche

Tutti i soci dell'Associazione sono tenuti, nel rispetto dei loro impegni professionali, a sostenere il prestigio e l'attività dell'Associazione e a rivestire le cariche cui vengono eletti senza corrispettivi in denaro, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 9 - Recapito dell'Associazione

Il recapito dell'Associazione viene stabilito o confermato annualmente dalla maggioranza dei soci.

Art. 10 - Uscita dall'Associazione

Ogni socio ha la facoltà di dimettersi in qualsiasi momento dall'Associazione, salvo l'obbligo di versare alla/al segretaria/o in carica tutte le quote sociali ancora dovute fino alla scadenza dell'anno solare in corso. Le dimissioni decorrono a partire dalla data della relativa comunicazione scritta che il socio dimissionario deve inviare alla/al Presidente.

Art. 11  -Modifiche dello Statuto

Ogni modifica, integrazione o cancellazione da apportare al presente Statuto è valida solo se formulata per iscritto e deliberata dalla maggioranza qualificata dei soci ordinari.

Art. 12  - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si intende sciolta, salvo l'obbligo di ciascun socio di saldare eventuali debiti in sospeso, se tale scioglimento viene deliberato dalla maggioranza qualificata dei soci ordinari. In caso di scioglimento, il saldo patrimoniale attivo o passivo dell'Associazione viene suddiviso in parti uguali tra tutti i soci regolarmente iscritti alla data dello scioglimento.

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